MACCHINE AGRICOLE: CIRCOLAZIONE SU STRADA, IMMATRICOLAZIONE E NORMATIVA

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Le macchine agricole sono quasi sempre identificate come quei veicoli utilizzati per lo più nei lavori agricoli ma il Codice della Strada dedica un articolo, l’art 57, che spiega cosa si intendere per macchine agricole e come si distinguono facendo particolare attenzione soprattutto alla normativa per la circolazione su strada.

Il codice della strada definisce le macchine agricole come quelle macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. La definizione di macchine agricole è chiara ma l’argomento su questo particolare tipo di veicolo si snoda attraverso una classificazione che ci consente di fare chiarezza ai fini della circolazione su strada.

La prima cosa da sapere è che le macchine agricole hanno una particolare classificazione che dipende soprattutto dal tipo di struttura (due assi, con o senza rimorchio) una volta individuata la tipologia di macchina agricola sarà più semplice rispettare la normativa del codice della strada in merito alla possibilità di circolare su strada.

Le macchine agricole si distinguono in:

  • Semoventi: rientrano in questa categoria le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o più assi, le macchine agricole ad un asse;
  • Trainate:macchine agricole operatrici, rimorchi agricoli

Ora che sappiamo come distinguere le macchine agricole vediamo i limiti di velocità da rispettare su strada:

- macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente: limite di velocità 40 km/h

- macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o ad angoli metallici, purchè muniti di sovrapattini, macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente: limite di velocità 15 km/h.

IMMATRICOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE

Per circolare su strada le macchine agricole necessitsno in alcuni casi dell’immatricolazione e del rilascio della carta di circolazione in altri casi è sufficiente un certificato di idoneità e in altri ancora non è previsto alcuna documentazione se non una dichiarazione. Ecco il dettaglio per capire in quali casi bisogna presentare un tipo o l’latro di documentazione   per consentire la cricoalzione su strada delle macchine agricole.

- Immatricolazione e rilascio della carta di circolazione: per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione e al rilascio di carta di circolazione le macchine agricole ed i rimorchi agricoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate;

- Certificato di idoneità tecnica alla circolazione: sono invece soggette al rilascio di certificato di idoneità tecnica alla circolazione le macchine agricole ad un asse, le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi agricoli di massa non superiore a 1,5 tonnellate;

- Dichiarazione datata e firmata dal proprietario: per le macchine agricole operatrici trainate ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate se già in circolazione alla data del 06 maggio 1997 è sufficiente presentare dichiarazione datata e firmata dal proprietario con inserita la fabbrica, il tipo di macchina agricola il numero di telaio e che la circolazione su strada è avvenuta in vigenza del precedente Codice della Strada quindi entro la data del 06 maggio 1997.


CARTA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Abbiamo detto che alcune macchine agricole (in riferimento alle disposizioni emanate dall’art 57 del Codice della Strada) necessitano della carta di circolazione.

Cos’è la carta di circolazione?

E’ il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ed è rilasciato dall’Ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC  competente per il territorio. Se si circola su strda con una macchina agricola priva della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 169,00 a € 679,00.Nel caso in cui invece pur avendo la carta di circolazione rilasciata per una macchina agricola ma non si rispettano le disposizioni in esssa contenute il proprietario della macchina agricola è soggeto alla sandione amministrativa del pagmaento di una somma che va dagli 85,00 euro ai 338,00 euro.

TRASFERIEMNTO DI PROPRIETA’

Altro aspetto disciplinato dal Nuovo Codice della Strada è il trasferimento di proprietà vediamo come funziona e a chi rivolgersi.

Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole è disciplinato soprattutto per quei veicoli  agricoli soggetti all’immatricolazione. Il trasferimento di proprietà così come anche il trasferimento di residenza ed abitazione del titolare  devono essere comunicati entro 30 giorni insieme alla documentazione richiesta e alla carta di circolazione all’ufficio della Direzione della M.C.T.C. in relazione al nuovo proprietario. Nel caso in cui non si comunica il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

Cosa succede se una macchina agricola cessa di circolare su strada?

Vediamo la procedura da seguire in base alle direttive della la nuova circolare ministeriale Prot. n. 12484/08.03 del 27/05/2016 che entrerà in vigore a partire dal 12 settembre 2016.

Prima di capire cosa fare nel caso in cui una macchina agricola non circoli più su strada bisogna fare una premessa. Le macchine agricole per loro natura sono destinate ad essere utilizzate nei terreni agricoli quindi  le macchine agricole non sono assoggettate ad immatricolazione che diventa obbligatoria sono se si verificano particolari esigenze per cui è necessaria la circolazione su strada.  Può quindi accadere che una macchina agricola non venga mai immatricolata ma può accadere anche che una macchina agricola precedentemente immatricolata cessi dalla circolazione su strada.

Ecco la procedura da seguire ai fini della cessazione dalla circolazione su strada: l’intestatario del veicolo (o l’erede) deve presentare domanda presso l’UMC competente per territorio, allegando:

· versamento di € 10,20 sul c.c.p. n. 9001 (tariffa di motorizzazione dovuta ai sensi della legge n. 870/1986) e di € 32,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposte di bollo);

· la targa e la carta di circolazione;

· la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Resta invariato che  a fine vita della macchina agricola cessata dalla circolazione secondo la procedura descritta dalla presente circolare, ricade sul relativo proprietario l’onere di conferimento ad un centro di raccolta, che provvederà alla demolizione nel rispetto della legislazione vigente in materia di smaltimento di tale tipologia di rifiuti.

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